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"Il popolo che rinuncia alla libertà per la sicurezza, non merita e non avrà né libertà né sicurezza" (Benjamin Franklin)

martedì 10 marzo 2009

Il Titolo VI dello Statuto di Santa Elisabetta

Guardate quali sono i diritti che ci spettano in merito ai principi di partecipazione al Governo da parte dei cittadini. In particolare vi postiamo,su suggerimento della Marcella,il titolo VI dello statuto,dagli articoli 62 a 70,dove si parla di iniziative popolari,referendum e alcune forme riguardanti i giovani.Premesso che non abbiamo scoperto l'acqua calda,penso che si sa che ogni comune ha uno statuto.Cita pero' l'inizio del Titolo VI: "Il Comune promuove(il promuove e' da leggere come se fosse sottolineato tre volte) la partecipazione degli interessati, degli utenti e loro rappresentanze, delle
formazioni sociali e delle associazioni titolari di interessi collettivi, come espressioni della comunità
locale alla formazione dell'indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere
dall'amministrazione, nei modi stabiliti dallo statuto e dalle norme regolamentari."
A memoria,non ricordo che si sia fatto ricorso a tali forme,o se sono state promosse da qualche amministartore scontento,mi risulta solo il Baby-sindaco,ma dati i quasi 8anni di totale stasi dell'amministrazione,si poteva cercare di smuovere qualcosa in questa maniera.E se qualcuno ci ha provato,lo dica!
Ai posteri l'onere e l'onore di leggere e mettere in pratica.
A sapillu prima!

Titolo VI
PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE
Art. 62

Consulte tematiche
1. Al fine di acquisire elementi utili alla scelta di soluzioni amministrative sono istituite consulte
tematiche, rappresentative di tutte le istanze sociali, politiche e culturali, alle quali affidare tutte le
questioni di grande portata sociale che l'amministrazione vorrà affrontare.
2. I componenti della consulta sono nominati dal sindaco.
3. La richiesta di consulta può avere ad oggetto la determinazione degli indirizzi per il
coordinamento degli interessi collettivi e materie di esclusiva competenza locale.
4. La consulta non può essere promossa su atti o provvedimenti già adottati dall'amministrazione.
5. La richiesta di consulta deve essere presentata presso gli uffici della segreteria comunale.
6. E' istituita la consulta degli anziani e per le tematiche sociali.
7. E' istituita la consulta per gli emigrati.
8. Le consulte hanno solo funzioni consultive e propositive.
Art. 63
Forum tematici
1. Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione, forum di cittadini, cioè riunioni
pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione ed
amministrazione in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investono la tutela dei diritti dei
cittadini e gli interessi collettivi.
2. I forum hanno carattere straordinario su questioni di particolare urgenza. Ad essi partecipano i
cittadini, le associazioni interessate ed i rappresentanti dell'amministrazione responsabili delle
materie e dell'ordine del giorno.
3. Il regolamento stabilisce le modalità di convocazione e di funzionamento e le prerogative dei
forum nel pieno rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto.
4. Il Comune può consultare, in preparazione del bilancio di previsione annuale, le forze sociali,
sindacali ed imprenditoriali mediante "conferenza di programma".

Art. 64
Istituzione forum dei giovani
1. L'istituzione (del forum dei giovani ) sarà uno strumento di partecipazione alla vita cittadina da
parte di tutti i giovani di S. Elisabetta e sarà lo strumento per esprimersi in maniera autonoma,
specifica e competente su argomenti di organizzazione e manifestazioni ed attività in genere su temi
cittadini che riguardano la cultura, lo sport, le attività per il tempo libero.
2. "Il forum dei giovani" rappresenta tutti i giovani di età compresa tra i 16 anni e i 26 anni.
3. "Il forum dei giovani" godrà di autonomia politica e amministrativa.
Ad esso verrà assegnata una quota fissa di risorse finanziarie all'interno del bilancio comunale.
4. L'elezione, il funzionamento e le specifiche competenze del predetto forum dei giovani saranno
stabilite con apposito regolamento consiliare da approvare contestualmente alla sua istituzione.
5. Il "forum dei giovani" disporrà, compatibilmente con le disponibilità immobiliari del comune, di
apposita sede operativa, adeguatamente attrezzata, e si avvarrà per il proprio funzionamento della
collaborazione del personale comunale.
6. "Il forum dei giovani" sarà l'espressione partecipativa di una componente sociale che con il
proprio contributo di idee e di esperienza fornirà indicazione e proposte all'azione degli organismi
istituzionalmente competenti alla programmazione e gestione delle scelte politico-amministrative
inerenti alle competenze dello stesso organismo.
7. "Il forum dei giovani" adotterà tutti i metodi che riterrà e che siano efficaci per la consultazione
della popolazione giovanile con la quale ha obbligo di tenere sempre aperto il dialogo ed il
confronto e alla quale deve rendere conto del proprio operato.

Art. 65
Baby - Sindaco
1. Al fine di sensibilizzare le nuove generazioni sulle tematiche locali e avvicinare le stesse alle
istituzioni locali, viene istituito il baby sindaco e baby consiglio.
2. Le norme di funzionamento e di partecipazione di tali organi all'attività amministrativa vengono
disciplinate in apposito regolamento.
3. Tali organi esplicheranno solo una funzione propositiva.
4. Il sindaco è "il difensore dei bambini" e si impegna a convocare almeno due volte l'anno un
consiglio comunale dedicato alle problematiche infantili e giovanili.

Art. 66
Iniziativa popolare
1. I cittadini, per una migliore tutela di interessi collettivi, esercitano iniziativa degli atti di
competenza del consiglio comunale presentando un progetto redatto in articoli e accompagnato da
una relazione illustrativa.
2. Con apposito regolamento verranno disciplinate le modalità di presentazione dei predetti
progetti, dei termini di deliberazione da parte del consiglio comunale ed ogni altro elemento
necessario per consentire la forma di partecipazione di cui al presente articolo.

Art. 67
Istanze e petizioni
1. Tutti i residenti singoli o associati hanno diritto di presentare istanze e petizioni rivolte al
Comune, dirette a promuovere interventi su materie di competenza comunale, per la migliore tutela
di interessi collettivi.
2. Le istanze e le petizioni sono indirizzate al sindaco.
3. Devono essere presentate in forma scritta, in carta semplice ed in duplice copia, presso la
segreteria comunale.
4. Istanze e petizioni devono essere prese in esame dall'organo competente nei termini stabiliti dal
regolamento e comunque entro trenta giorni.
5. Le risposte sono comunicate personalmente al proponente entro dieci giorni dall'avvenuto
esame.

Art. 68
Interrogazioni ed interpellanze popolari
1. I cittadini hanno facoltà di presentare interrogazioni ed interpellanze al consiglio comunale.
2. Per ogni seduta è previsto un tempo massimo di un'ora dedicato agli interventi e alle risposte.
3. Le richieste devono essere presentate presso gli uffici della segreteria comunale entro tre giorni
dalla convocazione della seduta consiliare e ove prodotte al di fuori di tale termine vengono inserite
alla successiva seduta consiliare utile.

Art. 69
Referendum consultivi
1. Il consiglio comunale può promuovere, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati,
referendum popolari consultivi relativi ad atti generali di propria competenza, con l'eccezione:
a) bilancio e conto consuntivo;
b) di provvedimenti concernenti tributi o tariffe;
c) di provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari;
d) di provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti,
aziende o istituzioni.
2. Il referendum è ammesso anche su iniziativa popolare quando sia stata depositata relativa
richiesta, presso il consiglio comunale, da almeno 500 elettori.
3. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco e deve essere relativo al compimento
di atti di competenza del consiglio comunale.
4. Quando il referendum sia stato indetto, il consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul
medesimo oggetto.
5. Il regolamento definisce le forme e le garanzie per un effettivo esercizio di quanto previsto nel
presente articolo.

Art. 70
Disposizioni sul referendum ed effetti
1. Il regolamento determina le modalità per lo svolgimento dei referendum, per l'informazione dei
cittadini e per la partecipazione di partiti politici, associazioni ed enti alla campagna referendaria.
2. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3. Il giudizio di ammissibilità del quesito deve essere espresso prima della raccolta delle
sottoscrizioni.
4. Sull'ammissibilità del referendum richiesto dagli elettori decide una commissione costituita dal
difensore civico, se nominato, e da due soggetti esterni all'organizzazione del Comune, che diano
garanzia di imparzialità, nominati dal sindaco.
Ove il difensore non sia stato ancora eletto o per qualsiasi causa sia cessato dalla carica, la predetta
commissione è costituita da tre soggetti esterni, di cui uno con funzioni di presidente, così come
individuato dal sindaco.
5. La stessa commissione decide anche sulla successiva verifica della regolarità delle sottoscrizioni.
Segretario della commissione è il segretario comunale.
La decisione della commissione sull'ammissibilità del referendum viene comunicata al consiglio
nella prima seduta successiva.
6. Il referendum non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto; più referendum
vengono effettuati insieme una volta l'anno. Il referendum viene revocato dal consiglio in caso di
promulgazione di legge che disciplini ex novo la materia, ovvero qualora intervenga un
provvedimento che accolga la proposta dei promotori.
7. Il referendum è indetto dal sindaco entro sessanta giorni dalla decisione della commissione o
dalla delibera del consiglio, per una domenica successiva di non oltre tre mesi.
8. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se ha partecipato alla votazione la maggioranza
degli elettori e se è raggiunta la maggioranza favorevole dei voti validamente espressi, senza
computare le schede bianche e nulle.
Le norme per l'attuazione del referendum sono stabilite nell'apposito regolamento.
9. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera i
relativi atti conseguenziali.

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